Art. 2

LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

In vigore dal 9 apr 1942
Albo degli attuari. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuati e la disciplina degli iscritti sono esercitati dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari. Qualora i poteri del Direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall', ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.
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LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194 (Art. 2 Disciplina giuridica della professione di attuario) — Testo vigente | Portale Normativo