Art. 5
LEGGE 6 febbraio 1942, n. 128
In vigore dal 27 mar 1942
Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all' sono le seguenti:
a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista:
esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radiomarittimo e sulla geografia;
prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica;
esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto;
b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista:
prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica;
esame orale su apposito programma;
c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista:
prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica;
esame orale su apposito programma.
Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneità.
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