Art. 5

LEGGE 6 febbraio 1942, n. 128

In vigore dal 27 mar 1942
Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all' sono le seguenti: a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista: esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radiomarittimo e sulla geografia; prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica; esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto; b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista: prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica; esame orale su apposito programma; c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista: prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica; esame orale su apposito programma. Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1942-02-06;128#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 febbraio 1942, n. 128 (Art. 5 Nuove norme per la concessione del certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili) — Testo vigente | Portale Normativo