Art. 1
LEGGE 6 febbraio 1942, n. 128
In vigore dal 27 mar 1942
Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:
certificato di prima classe di radiotelegrafista;
certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
certificato generale di radiotele fonista;
certificato limitato di radiotelefonista.
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