Art. 69-sexies

In vigore dal 25 nov 2014
(( 1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all', comma 1. 2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'. 3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana)) 43 --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni di cui all' si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all', comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
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