Art. 58

In vigore dal 19 set 2000
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l' ((Società italiana degli autori ed editori (SIAE) )) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-58

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