Art. 57

In vigore dal 18 dic 1942
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo