Art. 48

In vigore dal 18 dic 1942
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-48

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