Art. 48
62 / 302In vigore dal 18 dic 1942
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-48