Art. 183

In vigore dal 18 dic 1942
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
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