Art. 181-ter
In vigore dal 19 set 2000
((
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell' sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell' decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell', può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all', in base ad apposite convenzioni))
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