Art. 3
LEGGE 23 gennaio 1941, n. 166
In vigore dal 24 gen 1974
Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, può sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunità della affissione.
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