Art. 2
LEGGE 23 gennaio 1941, n. 166
In vigore dal 3 apr 1941
L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.
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