Art. 5
LEGGE 16 dicembre 1940, n. 1902
In vigore dal 30 gen 1941
La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1940-12-16;1902#art-5