Art. 3

LEGGE 16 dicembre 1940, n. 1902

In vigore dal 30 gen 1941
Quando nelle leggi di guerra o di neutralità, o, nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle Colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.
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