Art. 22
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 29 ago 1940
Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098#art-22