Art. 22 · LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Art. 22

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Bottai Visto, il Guardasigilli: Grandi
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