Art. 8

LEGGE 26 luglio 1939, n. 1037

In vigore dal 1 ago 1939
Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto. La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.
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