Art. 3

LEGGE 26 luglio 1939, n. 1037

In vigore dal 1 ago 1939
All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare: 1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato; 2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte; 3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato. Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti. L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre: 1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonchè la puntuale resa dei conti; 2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti; 3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato; 4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati. Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
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