Art. 1

In vigore dal 30 giu 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme intese a coordinare, modificare e integrare le norme legislative in vigore che disciplinano: 1) la condotta della guerra e i problemi ad essa connessi, con speciale riguardo ai rapporti cogli altri belligeranti e coi neutrali; 2) lo stato di neutralità ed i problemi ad esso connessi, con speciale riguardo ai rapporti coi belligeranti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1938-Anno XVI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Bottai - Cobolli-Gigli - Rossoni - Benni - Lantini - Alfieri Visto, il Guardasigilli: Solmi
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urn:nir:stato:legge:1938-05-02;735#art-1

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Art. 1 Delega al Governo del Re della facolta' di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralita'. — Testo vigente | Portale Normativo