Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 giu 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme intese a coordinare, modificare e integrare le norme legislative in vigore che disciplinano:
1) la condotta della guerra e i problemi ad essa connessi, con speciale riguardo ai rapporti cogli altri belligeranti e coi neutrali;
2) lo stato di neutralità ed i problemi ad esso connessi, con speciale riguardo ai rapporti coi belligeranti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1938-Anno XVI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Solmi - Di
Revel - Bottai - Cobolli-Gigli -
Rossoni - Benni - Lantini - Alfieri
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1938-05-02;735#art-1