Art. 1
In vigore dal 3 ago 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamno sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV,
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Solmi - Bottai - Lantini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1937-06-17;1249#art-1