Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 ago 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamno sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV, VITTORIO EMANUELE Mussolini - Alfieri - Solmi - Bottai - Lantini. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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