Art. 1
In vigore dal 18 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Benni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1935-12-23;2319#art-1