Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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