Art. 18

LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

In vigore dal 3 giu 1985
Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi. I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione. I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
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LEGGE 27 maggio 1929, n. 848 (Art. 18 Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.) — Testo vigente | Portale Normativo