Art. 16

LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

In vigore dal 3 giu 1985
La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.
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