Art. 2
LEGGE 4 ottobre 1914, n. 1114
In vigore dal 12 lug 1931
Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere resterà regolato, anzichè dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'°, III, dell'atto addizionale di Parigi.
Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte resterà regolato, anzichè dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 ottobre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
Storico versioni
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