Art. 2

LEGGE 4 ottobre 1914, n. 1114

In vigore dal 12 lug 1931
Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere resterà regolato, anzichè dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'°, III, dell'atto addizionale di Parigi. Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte resterà regolato, anzichè dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 ottobre 1914. VITTORIO EMANUELE. Di San Giuliano - Cavasola. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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