Art. 1
LEGGE 4 ottobre 1914, n. 1114
In vigore dal 12 lug 1931
È approvata la convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e approvata con R. decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con R. decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basato sulla disposizione dell'articolo 27 della stessa Convenzione.
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