Art. 4

LEGGE 30 giugno 1912, n. 740

In vigore dal 23 feb 1919
Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorchè nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, è punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni. Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni. Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena è, secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.
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