Art. 1
LEGGE 30 giugno 1912, n. 740
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000.
Alla stessa sanzione
soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
Tali sanzioni
sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1912-06-30;740#art-1