Art. 2

LEGGE 9 febbraio 1911, n. 100

In vigore dal 12 mar 1911
La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di «R. Museo Domenico Ridola».
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LEGGE 9 febbraio 1911, n. 100 (Art. 2 Concernente la cessione allo Stato del museo Ridola in Matera) — Testo vigente | Portale Normativo