Art. 2 · LEGGE 9 febbraio 1911, n. 100

Art. 2

LEGGE 9 febbraio 1911, n. 100

In vigore dal 12 mar 1911
La raccolta predetta, comprendente gli oggetti descritti nel catalogo allegato alla detta convenzione, prenderà il nome di «R. Museo Domenico Ridola».
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