Art. 1
LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783
In vigore dal 9 feb 1909
I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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