Art. 3

LEGGE 27 dicembre 1906, n. 680

In vigore dal 17 dic 1914
Per l'avanzamento a scelta da macchinista di 1ª classe a sottotenente macchinista si avrà di norma la graduatoria risultante dagli esami finali di un corso di perfezionamento di studi che il ministro della marina stabilirà per i macchinisti di 3ª classe e le note caratteristiche specialmente riferentisi alle loro attitudini pratiche. Per l'avanzamento ad anzianità al grado di sottotenente macchinista, i macchinisti di prima classe mancanti del titolo suindicato dovranno subire felicemente un esame di idoneità da stabilirsi dal Ministero della marina. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 26 NOVEMBRE 1914, N. 1309 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1 APRILE 1917, N. 514 .
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