Art. 1

LEGGE 27 dicembre 1906, n. 680

In vigore dal 26 gen 1907
Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adattati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina: Parte di provvedimento in formato grafico
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