Art. 3
LEGGE 11 luglio 1904, n. 373
In vigore dal 7 ago 1904
Lo Stato si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di antichità od arte che potessero rinvenirsi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo nell'ambito dei locali dell'Istituto, nonchè la facoltà di ordinare scavi e ricerche.
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