Art. 2

LEGGE 11 luglio 1904, n. 373

In vigore dal 7 ago 1904
Nessun lavoro di modificazione, così all'interno, come all'esterno del Torrione, formante corpo col detto fabbricato, potrà essere eseguito dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1902, n. 185.
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