Art. 4
LEGGE 30 giugno 1904, n. 293
In vigore dal 14 gen 1905
Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potrà accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente .
Il sussidio, entro i limiti predetti, sarà fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1904-06-30;293#art-4