Art. 3
LEGGE 30 giugno 1904, n. 293
In vigore dal 5 lug 1932
Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potrà accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della metà, secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. (1)
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