Art. 4

LEGGE 21 gennaio 1897, n. 35

In vigore dal 20 lug 1928
I Comuni delle provincie Venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato à termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali Austro-Ungarici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 gennaio 1897. UMBERTO. Rudinì. L. Luzzatti. Visconti Venosta. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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