Art. 2
LEGGE 21 gennaio 1897, n. 35
In vigore dal 23 feb 1897
Per l'esecuzione dell'° di detta convenzione, il Governo del Re è autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrerà in vigore la convenzione stessa
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