Art. 2

LEGGE 6 luglio 1884, n. 2511

In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1884. UMBERTO. Depretis. A. Magliani. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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LEGGE 6 luglio 1884, n. 2511 (Art. 2 Che autorizza la spesa di lire cinquantamila per il concorso dello Stato nella erezione in contrada Piano dei Romani, presso Calatafimi, di un monumento commemorativo dei caduti nella battaglia del 15 maggio 1860) — Testo vigente | Portale Normativo