Art. 2 · LEGGE 6 luglio 1884, n. 2511

Art. 2

LEGGE 6 luglio 1884, n. 2511

In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1884. UMBERTO. Depretis. A. Magliani. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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