Art. 3
LEGGE 27 giugno 1880, n. 5517
In vigore dal 17 lug 1880
Entro due anni dalla data della presente legge saranno completati e ratificati gli inventari tanto dei beni stabili, quanto dei mobili, destinati a far parte della dotazione della Corona.
Gli inventari saranno estesi in quattro originali, i quali, debitamente certificati e firmati dal Ministro delle Finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei conti, uno al Ministero delle Finanze ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona, per essere conservati nei loro archivi. II quarto esemplare, consegnato al Senato del Regno, rimane a disposizione dei due rami del Parlamento.
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