Art. 2
LEGGE 27 giugno 1880, n. 5517
In vigore dal 17 lug 1880
La dotazione in beni mobili comprenda le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le armerie antiche e gli altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, i quali compongono la dotazione immobiliare, e sono compresi negli inventari di cui all'articolo seguente.
Le raccolte degli oggetti d'arte esistenti nei Reali edifizi conserveranno nelle attuali sedi la loro destinazione all'uso pubblico e al servizio delle arti.
Storico versioni
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