Art. 3
LEGGE 23 dicembre 1877, n. 4208
In vigore dal 11 gen 1878
Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addì 23 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
Depretis.
Gli Stati di prima previsione e gli elenchi A e B annessi alle tre precedenti leggi saranno pubblicati in altro foglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1877-12-23;4208#art-3