Art. 1
LEGGE 23 dicembre 1877, n. 4208
In vigore dal 11 gen 1878
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
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