Art. 3
LEGGE 25 maggio 1876, n. 3124
In vigore dal 10 giu 1876
Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.
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