Art. 2
LEGGE 25 maggio 1876, n. 3124
In vigore dal 10 giu 1876
Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà dei loro possessori nè limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.
Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.
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