Art. 5
LEGGE 28 giugno 1871, n. 286
In vigore dal 13 lug 1871
Finchè non sia provveduto con Legge generale continueranno ad aver vigore le Leggi e i Regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addì 28 giugno 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco
G. De Falco.
Storico versioni
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